T.A.R. Lazio Roma, Sezione II Ter, 22 marzo 2011
Autore: francesco - Pubblicato il 12 aprile 2011
[A] La gestione di un impianto sportivo rientra, a pieno titolo, nell’area dei servizi alla persona, o dei servizi sociali. [B] La gestione di un impianto sportivo non ha una precisa collocazione nel quadro delle norme relative agli appalti ed agli affidamenti. [C] Sulle procedure che deve osservare l'ente locale che intenda affidare a terzi la gestione degli impianti sportivi comunali. [D] Nessuna norma obbliga i comuni ad affidare all’esterno determinati servizi (illuminazione pubblica, centri assistenziali, case di accoglienza, case di riposo, case famiglia, assistenza domiciliare per anziani ed handicappati, asili nido, mense scolastiche, scuola-bus, biblioteche, impianti sportivi: tutti servizi che, notoriamente, gran parte dei comuni italiani gestiscono direttamente, senza appaltarli a privati), ove preferiscano amministrarli in via diretta. [E] Sugli impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati nelle località montane
PER CONTINUARE A LEGGERE ACCEDI CON UN ACCOUNT ESISTENTE